LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO Ha emesso la seguente oridinanza sul ricorso n. 90/2619 presentato il 2 dicembre 1989 (avverso s/rif su primo, rimborso Irpef - Trattamento fine raporto, 87) da: Jacobellis dott. Vincenzo residente a S. Giovanni Dosso in: via Roma, 74, contro l'intendenza di finanza di Mantova; Udito il relatore; Sentiti i rappresentanti del ricorrente e dell'intendenza di finanza; RITENUTO IN FATTO Con il ricorso indicato in epigrafe il dott. Jacobellis Vincenzo, premesso di aver riscosso dall'Empam Servizi previdenza speciali - Fondi generici, il 20 maggio 1988, la somma di L. 178.974.904 a titolo di indennita' di fine rapporto maturata a seguito di attivita' professionale prestata per conto dei disciolti enti mutualistici e del servizio sanitario nazionale, chiedeva, in via principale, l'integrale rimborso di quanto trattenutogli, ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. n. 600/1973, a titolo Irpef (L. 44.417.893) avendo la suddetta indennita' natura assistenziale e previdenziale. In via subordinata, alla luce della sentenza n. 178/1986 della Corte costituzionale, chiedeva il rimborso dell'Irpef applicata sui contributi previdenziali obbligatoriamente versati dal ricorrente al fondo di previdenza. L'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con d.P.R. 16 ottobre 1984, n. 882, in fatti, stabilisce che "per i medici iscritti negli elenchi della medicina generale viene corrisposto un contributo previdenziale a favore del competente fondo di previdenza di cui al secondo comma del punto 6 dell'art. 9 della legge 26 giugno 1977, n. 349, pari al 20% dell'ammontare degli emolumenti relativi ai punti a) e d) del presente articolo, di cui il 13% a carico dell'I.S.L. ed il 7% a carico del medico". OSSERVA IN DIRITTO I - La richiesta principale deve essere disattesa perche' la Corte di cassazione, con ordinanza 24 gennaio 1986, n. 137, che il collegio pienamente condivide, ha respinto l'interpretazione dell'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 prospettata dal ricorrente. La Corte costituzionale, inoltre, ha ritenuto la suddetta norma costituzionalmente legittima (Sentenza n. 178/1986). II - La richiesta avanzata in via subordinata non puo' essere accolta perche' la tassativita' della normativa vigente non consente una applicazione analogica della richiamata pronuncia della Corte costituzionale con riferimento ad istituti previdenziali non direttamente incisi dalle sue decisioni (Corte di cassazione sez. un. 13 febbraio 1992, n. 126 ord.). III - Tale legislazione pone una questione non manifestamente infondata di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione, che questa commissione ritiene di dover prospettare d'ufficio. A tale proposito si rileva che il rapporto intrattenuto dai medici addetti alla medicina generale con il servizio sanitario nazionale 7, per la stessa definizione contenuta nell'art. 1 dell'accordo collettivo, un rapporto di lavoro autonomo, continuativo e coordinato. Il trattamento tributario relativo trova pertanto fondamento nella lett. c) dell'art. 16 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in vigore dal 1 gennaio 1988. E invero, come si legge nella risoluzione ministeriale 10 giugno 1986, ancorche' il rapporto di lavoro autonomo, continuativo e coordinato, espressamente riconosciuto ai fini sostanziali, sia svolto nei confronti del S.S.N., tuttavia - mancando qualsiasi erogazione di somme da parte di questo - puo' ritenersi che l'indennita' di fine rapporto erogata dall'Empam surroghi analoga indennita' che dovrebbe essere erogata dal S.S.N. La conseguenza e' che la determinazione dell'imposta deve essere effettuata secondo la disciplina dell'art. 18 del citato d.P.R. che non prevede pero', a differenza di quanto e' disposto dall'art. 17 con riferimento alle indennita' di fine rapporto afferente a rapporti di lavoro dipendente, che dall'imponibile da assoggettare all'Irpef sia dedotta una somma pari alla percentuale di tale indennita' corrispondente al rapporto, alla data del collocamento a riposo, tra il contributo posto a carico del percipiente e l'aliquota complessiva del contributo stesso versato all'ente di previdenza. Ebbene, la disparita' di trattamento non appare giustificata dalla diversa natura del rapporto perche' identiche sono la formazione, la gestione e l'erogazione delle due indennita' e, conseguentemente, essendo uguali le situazioni, uguali debbono essere i regimi impositivi. La Corte costituzionale, inoltre, ha gia' considerato nella citata sentenza n. 178/1986 illogico ed arbitrario ritenere che l'indennita' di buonuscita si profili come reddito per la parte afferente in via virtuale la contribuzione versata dal dipendente e questo principio, a giudizio della commissione, deve necessariamente valere in ogni ipotesi in cui, come quella in esame, le indennita' erogate siano formate anche con tributi del percipiente. La questione, infine, e' rilevante ai fini della decisione perche' dalla sua fondatezza dipende l'accoglimento della domanda.